Condivisione di contenuti e diritto d'autore: quali rischi?

Oggi e semplice visualizzare e condividere contenuti multimediali a mezzo dei social network (reel, meme, estratti di opere cinematografiche...). 

Spesso, tuttavia, è difficile sapere se questi contenuti violano la normativa sul diritto d'autore. 

Anche se non si agisce a scopo di lucro, anche se si tratta di contenuti caricati per la prima volta da altre persone e di cui non si conoscono la provenienza o la legittimità, a quali rischi va incontro chi condivide tali contenuti?

L’art. 70 della Legge sulla protezione del diritto d’autore consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico nei seguenti casi:

  • se sono effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; 
  • se sono effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica e l'utilizzo avvenga per finalità illustrative e per fini non commerciali; 
  • è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
  • In ogni caso, il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera e dei nomi di autore ed editore.

    La pubblicazione di contenuti sui social network generalmente non comporta la cessione dei diritti di autore alla piattaforma, bensì la concessione di una licenza d’uso non esclusiva, gratuita, trasferibile (gli altri utenti potranno condividere i contenuti pubblicati dall’utente) e temporanea.

    Si deve sapere che ogni piattaforma ha le proprie condizioni, che non ricalcano necessariamente quelle sopra elencate; in ogni caso, i comuni social network in linea di massima si allineano in questo senso.

     
    Quello che è certo è che, nel momento in cui si condivide un contenuto, non si può essere totalmente certi della liceità della sua riproduzione; non sempre è possibile conoscere l’autore dell’opera, anche perché talvolta non è semplice distinguere se si tratta di un’opera tutelata dal diritto d’autore o meno.

    Per definizione, soltanto le opere dotate del carattere creativo e di una forma espressiva attraverso cui essere percepite sono tutelate dal diritto d’autore.
    Ciò, tuttavia, non semplifica le cose, poiché anche i contenuti rielaborati a partire da una o più opere già esistenti, dotati di un quid pluris di creatività e originalità rispetto all’opera su cui si radicano, sono tutelati dalla normativa sul diritto d’autore (c.d. opere derivate).
     

    In linea generale, per utilizzare un'opera tutelata dalla normativa sul diritto d'autore è necessaria l'autorizzazione dell'autore alla sua diffusione.

    A tal proposito, tuttavia, si deve distinguere tra due generi di diritti legali all'opera:

  • i diritti morali: sono quelli rivolti alla tutela della personalità dell’autore e che restano in capo all’autore stesso anche in caso di cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera;
  • i diritti di utilizzazione economica dell’opera: il diritto di riproduzione, il diritto di esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica dell’opera, il diritto di diffusione, il diritto di distribuzione, il diritto di elaborazione dell’opera.
  • L’autorizzazione alla riproduzione non va richiesta necessariamente all’autore dell’opera, ma al titolare dei diritti di utilizzazione economica, che può anche non coincidere con l’autore, il quale potrebbe averli ceduti ad un soggetto terzo; un esempio comunque è quello delle case di produzione, che possiedono i diritti di utilizzazione economica dei film, nei quali l'autore è individuato dalla giurisprudenza nel regista.  

    Ciò che resta fermo è l'obbligo di citare l'autore dell'opera, anche se non è lui il titolare dei diritti di utilizzazione economica.

    Infine, venendo ad un contenuto comune su ogni social network: i “meme” con finalità satiriche.

    Il diritto di satira non è contemplato da alcuna legge italiana, ma la sua tutela si fonda sull’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, che lo considera quale un’accezione del diritto di critica.
    Sul punto la Suprema Corte ha affermato che: “La L. n. 633 del 1941, art. 70, comma 1, consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera. Ora, il diritto di critica e di discussione può essere speso con diverse modalità, tra cui è ricompreso il registro ironico, utilizzato nella satira, e quello comico e burlesco, impiegato nella parodia, ove, attraverso l’uso della provocazione grottesca, si ridicolizzano elementi caratterizzanti di un’opera” (Cass., sez. 1, ordinanza del 30.12.2022, n. 38165)
    In ogni caso, affinché non si violi il diritto d’autore, anche l’opera satirica deve essere utilizzata a fini non commerciali.
     
    La violazione della normativa esposta può generare la commissione del reato di cui all’art. 171 della legge sulla protezione del diritto d'autore e la comminazione delle relative sanzioni.
    Quando un utente condivide un contenuto già pubblicato da altri in violazione del diritto d’autore, anch’egli è astrattamente punibile per aver riprodotto un’opera altrui.
     
    In definitiva, non è semplice individuare, tra i contenuti presenti sulle piattaforme, quelli effettivamente tutelati dalla normativa sul diritto d'autore; seguendo la via della prudenza, si consiglia di condividere esclusivamente contenuti pubblicati di prima mano dagli autori o da soggetti titolari dei diritti di utilizzazione economica, o comunque non lesivi del diritto d’autore altrui.
    Al momento dell’iscrizione ad un social network, infatti, l’utente accetta di concedere una licenza d’uso trasferibile (anche se tale aspetto deve essere verificato in relazione alle singole piattaforme), che permette ai terzi di condividere i contenuti pubblicati.