Come “uscire” da una società: il recesso del socio

Il recesso nelle società di persone

Ai sensi dell’art. 2285 ogni socio può recedere dalla società nei seguenti casi:

  • In ogni momento quando è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci, comunicandolo agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi; tale facoltà non è contemplata per le società contratte a tempo determinato con durata inferiore alla vita dei soci;
  • nei casi previsti dal contratto sociale, sempre che questo preveda ulteriori cause di recesso;
  • se sussiste una giusta causa di recesso.

L’art. 2289 disciplina la liquidazione della quota del socio uscente: infatti, lo scioglimento del rapporto sociale fa sorgere in capo al socio uscente il diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della propria quota, calcolato in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento.

L’importo così calcolato dovrà essere liquidato entro il termine di 6 mesi dal momento in cui lo scioglimento si verifica.

Al fine di determinare il valore di liquidazione occorre tener conto dell'effettiva consistenza del patrimonio sociale, pertanto dell’azienda, al momento in cui opera lo scioglimento, altresì compreso il fattore di redditività della azienda stessa, nonché il valore dell’avviamento (Cassazione Civile, Sez. I, 18 marzo 2015, n. 5449; si veda sul punto altresì: Cass. Civ., n. 9392/1999; Cass. Civ., n. 8470/1995; Cass. Civ., n. 4210/1992; Cass. Civ., n. 7595/1993). 

Occorre, inoltre, tenere in considerazione le operazioni in corso al momento dell’esercizio del diritto di recesso, in relazione alle quali il socio uscente continuerà a partecipare agli utili ed alle perdite.

Dal lato pratico, un socio che decidesse di recedere da una società, previa verifica della sussistenza dei requisiti sopra descritti ed invio della comunicazione di recesso agli altri soci, dovrà far redigere una perizia di stima della propria quota, così da conoscere il valore di liquidazione che potrà pretendere dalla società.

Generalmente anche la società farà redigere una perizia di stima sulla stessa quota; se società e socio uscente non raggiungono un accordo, sarà necessario procedere giudizialmente, al fine di far accertare la validità del recesso e definire il valore di liquidazione.


Il recesso nelle s.r.l.

L’art. 2473 del c.c., al secondo comma, permette il recesso del socio in ogni momento esclusivamente nelle società contratte a tempo indeterminato, comunque con un preavviso di almeno centottanta giorni (termine innalzabile dallo statuto fino a un anno).

Se, al contrario, la società è contratta a tempo determinato, la facoltà di recesso del socio è limitata dall’art. 2473 del c.c., primo comma, ad alcune occasioni della vita associativa; spetta, infatti, in ogni caso ai soci i quali non hanno acconsentito:

  • al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione;
  • alla revoca dello stato di liquidazione;
  • al trasferimento della sede all'estero;
  • alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
  • al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 del c.c., quarto comma.

La medesima norma, tuttavia, lascia all’atto costitutivo la facoltà di determinare quando il socio possa recedere dalla società e le relative modalità.

A differenza delle società di persone, al socio di una s.r.l. non è concessa la possibilità di recedere in ogni momento nelle società contratte per tutta la vita di uno dei soci.

A riguardo, tuttavia, la giurisprudenza di merito maggioritaria ha essenzialmente colmato tale differenza normativa, con numerose pronunce concordi nel senso di parificare una società a tempo indeterminato con una con termine di durata molto lungo, tanto da considerarsi, appunto, contratta per tutta la vita del socio (Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 28/11/2017; dello stesso tenore: Trib. Roma, sez. spec. in materia di imprese, 22/10/2015; Trib. Torino, sez. I, 05/05/2017).

La stessa Corte di Cassazione si è espressa sul punto, statuendo che: “Nella società a responsabilità limitata in cui la durata è fissata in epoca lontana, tale da oltrepassare qualsiasi orizzonte previsionale, non solo della persona fisica ma anche di un soggetto collettivo, il socio ha diritto di recedere, sussistendo le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore ad attribuire il diritto di recesso nelle società contratte a tempo indeterminato” (Cass. civ., 22 aprile 2013, n. 9662).

Anche il socio uscente da una s.r.l. ha diritto alla liquidazione della propria quota, le cui modalità sono definite dal medesimo art. 2473 del c.c..

Il terzo comma, infatti, dispone che i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

La liquidazione deve essere eseguita entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società.

Nelle s.r.l., tuttavia, differentemente dalle società di persone, la liquidazione può avvenire:

  • mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
  • da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi;
  • qualora ciò non avvenga, utilizzando riserve disponibili;
  • in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si procede alla riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2482 del c.c..

Qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

Una volta verificata la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del diritto di recesso ed inviata la dovuta comunicazione di preavviso alla società ed agli amministratori, anche in questo caso, per determinare il valore della quota il socio recedente e la società, generalmente, incaricano dei professionisti di propria fiducia per redigere delle perizie di stima, al fine di accordarsi sulla liquidazione.

In mancanza di accordo, la determinazione del valore della quota sarà compiuta mediante una perizia giurata redatta da un esperto nominato dal tribunale.