Danno biologico e indennizzo INPS: “compensatio lucri cum damno”?

Il caso

La vicenda origina da un procedimento civile innanzi al Giudice di Pace di Benevento, instaurato dal danneggiato di un sinistro stradale nei confronti del danneggiante e della Compagnia assicuratrice (Milano Assicurazioni, poi UnipolSai) tenuta al risarcimento del danno.

Con sentenza del 1 dicembre 2017 n. 11198 il Giudice di pace accolse la domanda attorea.

La sentenza veniva appellata in via principale dal danneggiante convenuto, il quale assumeva che la responsabilità del sinistro andava ascritta all’attore; in via incidentale dalla Compagnia assicuratrice, la quale argomentava che dal credito per danno biologico vantato da G.G. si sarebbero dovute sottrarre le somme a questi erogate da parte dell'INPS, per le quali l'ente previdenziale aveva esercitato l'azione di surrogazione nei confronti della UnipolSai.

Il Tribunale di Benevento con sentenza 22 marzo 2019 n. 536 rigettava l'appello principale del danneggiante, ritenendolo interamente responsabile del sinistro; ma accoglieva quello incidentale della Compagnia assicuratrice, motivando che “il Giudice di pace avrebbe dovuto decurtare dal risarcimento riconosciuto al danneggiato a titolo di danno biologico la somma a lui versata dall'Inps.

La sentenza d'appello veniva impugnata mediante ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 11657 dell’11 aprile 2022confermava la sentenza del Tribunale nella parte in cui addossava la responsabilità del sinistro integralmente alla parte soccombente nel giudizio di appello (il danneggiante).

Al contrario, cassava la sentenza impugnata nella parte in cui escludeva la cumulabilità della somma erogata dall’INPS a titolo di indennizzo e quelle versate a titolo di risarcimento del danno biologico, così di fatto ritenendo inapplicabile il discusso principio della compensatio lucri cum damno.

La compensatio lucri cum damno: di cosa si tratta?

Con il termine ci si riferisce ad un principio del nostro ordinamento, afferente alla determinazione del quantum del risarcimento di un danno contrattuale o extracontrattuale, il quale impone di tener conto dell’eventuale vantaggio generato in capo al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento o del fatto illecito, al fine di evitarne l’ingiustificato arricchimento; in altri termini, il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può superarlo, poiché non può costituire fonte di arricchimento del danneggiato.

Detto principio non è espressamente affermato nel codice civile, ma è stato desunto dalla giurisprudenza a partire dall’art. 1223 del c.c., il quale limita il risarcimento alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento.

La Suprema Corte, a sua volta, ha più volte affrontato il tema, con una serie di pronunce talvolta contraddittorie; ciò fino alle “sentenze gemelle” del 2018, con le quali, nel disporre sull'applicabilità o meno del principio in determinate circostanze, ha delineato i limiti dell'istituto, altresì individuando i requisiti in presenza dei quali se ne possa invocare l'applicazione (Cass. Civ., Sezioni Unite, nn. 12564 - 12565 - 12566 - 12567 del 2018).

In primis, le conseguenze vantaggiose del fatto illecito possono essere detratte dal risarcimento esclusivamente quando si inseriscono nella medesima serie causale; il principio si applica, pertanto, solo quando dal fatto dannoso derivano tanto il pregiudizio, che conduce al risarcimento, quanto il vantaggio.

In secondo luogo, il risarcimento ed il vantaggio patrimoniale conseguenza del fatto dannoso devono avere la medesima ragione giustificatrice, o quantomeno appartenere a classi omogenee; ciò significa che le somme ricevute dal danneggiato devono assolvere ad una funzione risarcitoria, altrimenti il danneggiato subirebbe un'ingiustificata diminuzione patrimoniale.

Infine, l’operatività del principio viene subordinato ad un sistema di riequilibrio, attuato mediante un meccanismo di surroga finalizzato ad assicurare che il danneggiante, destinatario della pretesa risarcitoria, sia al contempo obbligato a restituire al soggetto che in sua vece eroga il beneficio al danneggiato l’importo corrispondente; evitando, peraltro, un ingiustificato arricchimento del danneggiato, che rischierebbe altrimenti di ricevere un doppio risarcimento, sia dal danneggiante che da altri soggetti a ciò obbligati (assicurazioni, INAIL, INPS).

L’ordinanza n. 11657 dell’11 aprile 2022: l’indennizzo erogato dall’INPS non si detrae dal risarcimento del danno biologico

Tenendo a mente tali premesse, nell’ordinanza in commento la Suprema Corte ha escluso l’operatività della compensatio lucri cum damno per la diversa funzione che le somme riconosciute al danneggiato assolvono.

La liquidazione del danno biologico assolve la funzione di risarcire le sofferenze psico-fisiche subite dal danneggiato, rifondendo, pertanto, l’aspetto non patrimoniale del danno.

Al contrario, l'indennizzo erogato dall'INPS è finalizzato a compensare il pregiudizio di carattere patrimoniale subito dal danneggiato in conseguenza del sinistro, consistente nel mancato guadagno scaturente dalla perdita di attività lavorativa, dovuta all'impossibilità di lavorare.

La Suprema Corte è giunta a tale conclusione ripercorrendo tutta una serie di indennità erogate dall’Ente Previdenziale ad indennizzare determinate perdite: la “pensione ordinaria di inabilità” ai lavoratori che a causa di infermità, difetto fisico o mentale si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; “l’assegno ordinario di invalidità” ai lavoratori la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente a causa di infermità, difetto fisico o mentale a meno di un terzo; “l’indennità di accompagnamento” alle persone che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.

Fondando la propria decisione sulle considerazioni e sui principi sopra esposti, la Cassazione ha statuito che “dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.” (Cassazione civile, sez. VI, 11 aprile 2022, ordinanza n.11657).

In questo modo, ha escluso l’applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno nel caso in cui ad un soggetto danneggiato in un sinistro, oltre al dovuto risarcimento del danno biologico subito, venga versato anche un indennizzo dall’INPS, ammettendo, di fatto, la cumulabilità fra le due erogazioni.